Quando un matrimonio o una convivenza finisce, le decisioni su figli, casa e mantenimento pesano per anni. Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati assiste a Legnago e in provincia di Verona chi deve affrontare una separazione, un divorzio o la definizione dei rapporti con i figli dopo la fine di una convivenza.
L’obiettivo di partenza è sempre un accordo chiaro e sostenibile nel tempo. Quando l’accordo non è possibile, la tutela prosegue davanti al Tribunale di Verona, competente per chi risiede a Legnago e nella Bassa Veronese.
Separazione consensuale o giudiziale
La separazione consensuale presuppone che i coniugi siano d’accordo su tutto: affidamento e mantenimento dei figli, eventuale assegno per il coniuge, assegnazione della casa familiare. Le strade possibili sono tre:
- ricorso congiunto al Tribunale, che verifica gli accordi e li rende efficaci;
- negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), con un avvocato per ciascun coniuge: l’accordo firmato viene trasmesso al Pubblico Ministero e, se ci sono figli minori o non autosufficienti, deve essere autorizzato;
- accordo davanti al sindaco, possibile solo se non ci sono figli minorenni, maggiorenni incapaci, con grave disabilità o non economicamente autosufficienti, e senza trasferimenti di beni.
La separazione giudiziale si avvia quando manca l’accordo. Dal 2023 si applica il procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile): il ricorso deve essere completo fin dall’inizio e il giudice può adottare subito provvedimenti provvisori su figli, casa e assegni. Anche una separazione iniziata come giudiziale può trasformarsi in consensuale in qualsiasi momento.
Quando si può chiedere il divorzio
Il divorzio si può chiedere dopo 6 mesi dalla separazione consensuale e dopo 12 mesi dalla separazione giudiziale. Il termine decorre dall’udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice oppure dalla data certificata dell’accordo di negoziazione assistita.
Con la riforma Cartabia è possibile proporre nello stesso ricorso sia la domanda di separazione sia quella di divorzio: il divorzio verrà pronunciato solo quando saranno trascorsi i termini previsti, ma si evita di ricominciare da capo con un nuovo procedimento.
Anche per il divorzio restano disponibili la via congiunta, la negoziazione assistita e, alle stesse condizioni della separazione, l’accordo davanti al sindaco.
Figli: affidamento, collocamento e mantenimento
La regola è l’affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e decidono insieme sulle scelte importanti (scuola, salute, educazione). Il giudice stabilisce presso quale genitore i figli vivono prevalentemente e i tempi di permanenza con l’altro.
Il genitore non collocatario contribuisce con un assegno periodico, calcolato sui bisogni dei figli, sui redditi dei genitori e sul tempo che i figli trascorrono con ciascuno. A parte si dividono, di norma, le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive). L’obbligo prosegue anche dopo i 18 anni, finché il figlio non è economicamente autosufficiente per ragioni a lui non imputabili.
Le stesse regole valgono per i genitori non sposati: il procedimento è lo stesso e i figli hanno gli stessi diritti.
Assegno per il coniuge e casa familiare
Nella separazione il coniuge che non ha redditi adeguati può ottenere un assegno di mantenimento, se la separazione non gli è addebitata. Con il divorzio l’assegno divorzile ha una funzione diversa: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18287/2018) tiene conto non solo delle condizioni economiche, ma anche del contributo dato alla famiglia e al patrimonio comune, delle scelte condivise durante il matrimonio e della sua durata.
La casa familiare viene assegnata tenendo conto prima di tutto dell’interesse dei figli, di solito al genitore con cui vivono prevalentemente, indipendentemente da chi ne sia proprietario. L’assegnazione incide anche sulla quantificazione degli assegni.
Cosa portare al primo incontro
Per valutare la situazione in modo concreto è utile avere con sé:
- estratto dell’atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi, se disponibili (nei procedimenti giudiziali vanno depositate);
- documenti su casa, mutuo o affitto e su altri beni in comune;
- spese ricorrenti per i figli (scuola, attività, cure);
- eventuali accordi, messaggi o provvedimenti già esistenti.
Al termine del primo incontro ricevi un’indicazione chiara sul percorso più adatto e un preventivo scritto con le singole attività previste.
Parliamone in studio
Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.
Domande frequenti
Con un accordo, tramite ricorso congiunto o negoziazione assistita, di solito bastano pochi mesi, a seconda dei tempi del Tribunale o della Procura. Una separazione giudiziale richiede tempi più lunghi, che dipendono dal grado di conflitto e dall’istruttoria necessaria.
Nella negoziazione assistita è obbligatorio un avvocato per ciascun coniuge; davanti al sindaco non è richiesto. In ogni caso l’assistenza di un legale serve a verificare che gli accordi su figli, casa e assegni siano completi, chiari e sostenibili nel tempo.
Di regola no: in Italia il divorzio richiede una precedente separazione. La legge prevede poche eccezioni, ad esempio alcune condanne penali del coniuge, il matrimonio non consumato o il divorzio ottenuto all’estero dal coniuge straniero.
Di norma al genitore con cui i figli vivono prevalentemente, anche se la casa è di proprietà dell’altro genitore o di entrambi. L’assegnazione dura finché i figli ci vivono e non sono economicamente autosufficienti.
Sì. Se cambiano in modo significativo le circostanze, ad esempio redditi, esigenze dei figli o collocamento, si può chiedere al Tribunale la revisione dei provvedimenti su affidamento e assegni.
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