Un intervento che peggiora la situazione invece di risolverla, una diagnosi arrivata troppo tardi, un’infezione contratta in ospedale: chi ritiene di aver subito un danno dalle cure ha il diritto di capire che cosa è successo e se esistono i presupposti per un risarcimento.

Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati assiste a Legnago e in provincia di Verona pazienti e familiari nei casi di responsabilità medico-sanitaria, lavorando fin dall’inizio con medici legali e specialisti per una valutazione seria e documentata, prima di intraprendere qualsiasi azione.

Quando si può parlare di responsabilità medica

Non ogni esito negativo di una cura dà diritto a un risarcimento: la medicina non garantisce la guarigione. Serve un errore (per imprudenza, negligenza o imperizia, o per mancato rispetto delle linee guida e delle buone pratiche) e un collegamento tra quell’errore e il danno subito. Tra i casi più frequenti:

  • errori o ritardi di diagnosi;
  • errori durante un intervento chirurgico o nel decorso post-operatorio;
  • infezioni contratte in ospedale o in struttura;
  • danni da parto, a madre o bambino;
  • cure eseguite senza un valido consenso informato (legge n. 219/2017).

Chi risponde e in quali termini

La legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017) distingue due posizioni:

  • la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale: il paziente deve provare il rapporto di cura e il danno, mentre spetta alla struttura dimostrare di aver agito correttamente. Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni;
  • il medico dipendente o che opera all’interno della struttura risponde a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente: la prova è più impegnativa e il termine è di 5 anni.

Per questo, nella maggior parte dei casi, la richiesta di risarcimento si rivolge alla struttura e alla sua assicurazione.

I primi passi: cartella clinica e valutazione medico-legale

Il primo documento da ottenere è la cartella clinica completa, con referti, esami, diario clinico e moduli di consenso. La struttura deve fornirla entro 7 giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro 30 giorni (art. 4 legge 24/2017).

Con la documentazione, un medico legale e, quando serve, uno specialista della materia valutano se c’è stato un errore, se ha causato il danno e quale sia la sua entità. Questa valutazione preliminare consente di decidere se procedere e di evitare cause senza fondamento.

Il procedimento

Prima di una causa di risarcimento per responsabilità sanitaria, la legge richiede di esperire una consulenza tecnica preventiva davanti al giudice (art. 696-bis c.p.c.), in cui un collegio di consulenti esamina il caso e tenta la conciliazione, oppure in alternativa la mediazione. Molte vicende si chiudono in questa fase con un accordo.

Il danno risarcibile comprende il danno biologico, calcolato con le tabelle previste dal Codice delle assicurazioni (inclusa la Tabella Unica Nazionale per le lesioni più gravi), il danno morale, le spese sostenute e i redditi persi. In caso di decesso del paziente, i familiari possono chiedere il risarcimento del proprio danno da perdita del rapporto parentale.

Parliamone in studio

Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.

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Domande frequenti

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento per malasanità?

Verso la struttura sanitaria il termine è di 10 anni; verso il medico che ha operato all’interno della struttura, senza un contratto diretto con il paziente, è di 5 anni. I termini decorrono di regola da quando il danno si è manifestato ed è stato riconoscibile come conseguenza delle cure.

Come ottengo la cartella clinica?

Con una richiesta scritta alla direzione sanitaria della struttura. La legge prevede che i documenti siano consegnati entro 7 giorni, con eventuali integrazioni entro 30 giorni. Può richiederla il paziente o, dopo il decesso, gli eredi.

Serve una perizia medica prima di agire?

Sì, è fortemente consigliata. Una valutazione medico-legale indica se l’errore c’è stato, se ha causato il danno e quanto vale: senza questo passaggio si rischia di avviare un procedimento lungo e costoso senza basi solide.

Si fa causa al medico o all’ospedale?

Di norma alla struttura sanitaria, che risponde anche dell’operato dei propri medici con un regime di prova più favorevole al paziente. L’azione diretta verso il singolo medico è possibile, ma con oneri di prova maggiori e un termine più breve.

La mancanza del consenso informato dà diritto al risarcimento?

Può darlo, se il paziente dimostra che, correttamente informato, avrebbe rifiutato o scelto diversamente il trattamento, e che ne è derivato un danno. Si tratta di una valutazione da fare caso per caso sulla documentazione.

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