Una fattura scaduta da mesi, un cliente che rimanda sempre il pagamento, una somma prestata e mai restituita: più il tempo passa, più il recupero diventa difficile. Agire con metodo, e nel momento giusto, aumenta concretamente le possibilità di incassare.
Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati segue il recupero dei crediti di imprese, professionisti e privati di Legnago e della provincia di Verona, sia in Italia sia verso debitori di altri Paesi dell’Unione Europea, dalla diffida fino all’esecuzione forzata.
Prima fase: verifica del credito e diffida
Il primo passo è verificare che il credito sia documentato (contratto, ordini, fatture, bolle di consegna, corrispondenza, riconoscimenti di debito) e che non sia prescritto. Poi si invia una diffida formale di pagamento tramite avvocato, con raccomandata o PEC.
La diffida produce effetti concreti: mette il debitore in mora, fa decorrere gli interessi, interrompe la prescrizione e spesso basta a ottenere il pagamento o una proposta di rientro. Eventuali accordi di pagamento rateale vanno messi per iscritto, con la previsione di cosa accade in caso di mancato rispetto.
Prescrizione e interessi
Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni. Alcuni crediti hanno termini più brevi: ad esempio 5 anni per canoni di locazione, interessi e somme da pagarsi periodicamente, e termini ancora più ridotti per alcuni compensi professionali e forniture.
Nelle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione, il D.Lgs. 231/2002 riconosce gli interessi di mora al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti, oltre a un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.
Decreto ingiuntivo
Se il debitore non paga, lo strumento più rapido è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.): sulla base di una prova scritta, il giudice ordina il pagamento senza una causa preliminare. Per le imprese valgono come prova anche le fatture accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili.
- il decreto va notificato entro 60 giorni dall’emissione;
- il debitore ha 40 giorni per opporsi; in mancanza, il decreto diventa definitivo;
- in presenza di determinati documenti, come assegni, cambiali o riconoscimenti di debito, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione, che permette di agire subito.
Per i crediti verso debitori di altri Stati dell’Unione Europea si può utilizzare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006).
Esecuzione forzata
Quando il titolo è esecutivo si notifica l’atto di precetto, che concede al debitore almeno 10 giorni per pagare. Poi si può procedere con il pignoramento:
- presso terzi: sullo stipendio, sulla pensione (nei limiti di legge) o sui conti correnti;
- mobiliare: sui beni mobili che si trovano presso il debitore e sui veicoli;
- immobiliare: su case e terreni, con la successiva vendita all’asta.
Prima di iniziare conviene una ricerca patrimoniale, anche tramite l’accesso alle banche dati pubbliche autorizzato dal Tribunale, per scegliere l’azione con maggiori probabilità di successo e non sostenere costi inutili.
Parliamone in studio
Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.
Domande frequenti
Dipende dal carico del Tribunale o del Giudice di pace competente: in genere da alcune settimane a qualche mese dal deposito. Dopo la notifica, il debitore ha 40 giorni per opporsi.
Non è obbligatoria, ma è quasi sempre utile: interrompe la prescrizione, fa decorrere gli interessi e in molti casi porta al pagamento senza costi giudiziali.
Per le imprese sì, se accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili. La presenza di un contratto, di ordini firmati o di un riconoscimento del debito rafforza la domanda e può consentire la provvisoria esecuzione.
Prima di agire si svolge una ricerca patrimoniale per verificare la presenza di stipendio, conti, immobili o crediti verso terzi. Se il debitore risulta nullatenente, si valuta se attendere un miglioramento della sua situazione, tenendo viva la prescrizione.
Sì. Per i crediti transfrontalieri nell’Unione Europea esiste un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e le decisioni italiane possono essere eseguite negli altri Stati membri con procedure semplificate.
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