Una fattura scaduta da mesi, un cliente che rimanda sempre il pagamento, una somma prestata e mai restituita: più il tempo passa, più il recupero diventa difficile. Agire con metodo, e nel momento giusto, aumenta concretamente le possibilità di incassare.

Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati segue il recupero dei crediti di imprese, professionisti e privati di Legnago e della provincia di Verona, sia in Italia sia verso debitori di altri Paesi dell’Unione Europea, dalla diffida fino all’esecuzione forzata.

Prima fase: verifica del credito e diffida

Il primo passo è verificare che il credito sia documentato (contratto, ordini, fatture, bolle di consegna, corrispondenza, riconoscimenti di debito) e che non sia prescritto. Poi si invia una diffida formale di pagamento tramite avvocato, con raccomandata o PEC.

La diffida produce effetti concreti: mette il debitore in mora, fa decorrere gli interessi, interrompe la prescrizione e spesso basta a ottenere il pagamento o una proposta di rientro. Eventuali accordi di pagamento rateale vanno messi per iscritto, con la previsione di cosa accade in caso di mancato rispetto.

Prescrizione e interessi

Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni. Alcuni crediti hanno termini più brevi: ad esempio 5 anni per canoni di locazione, interessi e somme da pagarsi periodicamente, e termini ancora più ridotti per alcuni compensi professionali e forniture.

Nelle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione, il D.Lgs. 231/2002 riconosce gli interessi di mora al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti, oltre a un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Decreto ingiuntivo

Se il debitore non paga, lo strumento più rapido è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.): sulla base di una prova scritta, il giudice ordina il pagamento senza una causa preliminare. Per le imprese valgono come prova anche le fatture accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili.

  • il decreto va notificato entro 60 giorni dall’emissione;
  • il debitore ha 40 giorni per opporsi; in mancanza, il decreto diventa definitivo;
  • in presenza di determinati documenti, come assegni, cambiali o riconoscimenti di debito, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione, che permette di agire subito.

Per i crediti verso debitori di altri Stati dell’Unione Europea si può utilizzare il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006).

Esecuzione forzata

Quando il titolo è esecutivo si notifica l’atto di precetto, che concede al debitore almeno 10 giorni per pagare. Poi si può procedere con il pignoramento:

  • presso terzi: sullo stipendio, sulla pensione (nei limiti di legge) o sui conti correnti;
  • mobiliare: sui beni mobili che si trovano presso il debitore e sui veicoli;
  • immobiliare: su case e terreni, con la successiva vendita all’asta.

Prima di iniziare conviene una ricerca patrimoniale, anche tramite l’accesso alle banche dati pubbliche autorizzato dal Tribunale, per scegliere l’azione con maggiori probabilità di successo e non sostenere costi inutili.

Parliamone in studio

Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.

Prenota un appuntamento Chiama 0442 603392

Domande frequenti

Quanto tempo serve per ottenere un decreto ingiuntivo?

Dipende dal carico del Tribunale o del Giudice di pace competente: in genere da alcune settimane a qualche mese dal deposito. Dopo la notifica, il debitore ha 40 giorni per opporsi.

Serve sempre una diffida prima del decreto ingiuntivo?

Non è obbligatoria, ma è quasi sempre utile: interrompe la prescrizione, fa decorrere gli interessi e in molti casi porta al pagamento senza costi giudiziali.

Le fatture bastano per chiedere il decreto ingiuntivo?

Per le imprese sì, se accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili. La presenza di un contratto, di ordini firmati o di un riconoscimento del debito rafforza la domanda e può consentire la provvisoria esecuzione.

Cosa succede se il debitore non ha beni?

Prima di agire si svolge una ricerca patrimoniale per verificare la presenza di stipendio, conti, immobili o crediti verso terzi. Se il debitore risulta nullatenente, si valuta se attendere un miglioramento della sua situazione, tenendo viva la prescrizione.

Si può recuperare un credito verso un cliente di un altro Paese europeo?

Sì. Per i crediti transfrontalieri nell’Unione Europea esiste un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e le decisioni italiane possono essere eseguite negli altri Stati membri con procedure semplificate.

Potrebbe interessarti anche: Contratti per imprese · Sfratti e locazioni

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale, sono aggiornate a settembre 2026 e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.