Dopo un incidente stradale bisogna gestire in poco tempo soccorsi, auto, visite mediche e assicurazione. Le scelte fatte nei primi giorni, dalla raccolta delle prove alla richiesta di risarcimento, incidono su quanto e quando si verrà risarciti.
Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati assiste a Legnago e in provincia di Verona conducenti, passeggeri, pedoni e ciclisti coinvolti in un sinistro stradale, nella trattativa con le compagnie assicurative e, se necessario, in giudizio.
Cosa fare subito dopo l’incidente
- mettere in sicurezza le persone e chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine se ci sono feriti o disaccordo sulla dinamica;
- compilare, se possibile, il modulo di constatazione amichevole (CAI): se è firmato da entrambi i conducenti velocizza la liquidazione;
- fotografare veicoli, targhe, posizione dei mezzi e luogo, e annotare i dati di eventuali testimoni;
- farsi visitare al pronto soccorso o dal medico anche in caso di dolori lievi: la documentazione medica tempestiva è decisiva per il risarcimento delle lesioni;
- conservare tutte le ricevute di spese mediche, farmaci, trasporti e riparazioni.
A chi chiedere il risarcimento
La richiesta si invia con raccomandata o PEC e deve contenere i dati del sinistro, dei veicoli e delle persone coinvolte, la disponibilità del mezzo per la perizia e, in caso di lesioni, la documentazione medica.
- Risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni): se l’incidente coinvolge due veicoli identificati e assicurati e le eventuali lesioni del conducente non superano il 9% di invalidità, ci si rivolge alla propria compagnia.
- Procedura ordinaria (art. 148): negli altri casi la richiesta va alla compagnia del veicolo responsabile.
- Trasportato (art. 141): il passeggero è risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, a prescindere da chi abbia torto.
- Veicolo non assicurato o non identificato: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
I tempi dell’assicurazione
La compagnia deve formulare un’offerta motivata o comunicare perché non paga entro:
- 30 giorni per i soli danni a cose, se il modulo CAI è firmato da entrambi;
- 60 giorni per i soli danni a cose negli altri casi;
- 90 giorni se ci sono lesioni personali.
Se l’offerta non viene accettata, la somma offerta va comunque pagata e viene considerata un acconto sul risarcimento definitivo.
Quali danni si possono ottenere
- danni al veicolo e alle cose, compreso il fermo tecnico se provato;
- spese mediche, di cura e di assistenza;
- danno biologico, temporaneo e permanente: per le lesioni fino al 9% si applicano le tabelle ministeriali (art. 139 Codice delle assicurazioni), per quelle più gravi la Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025;
- danno patrimoniale, come i redditi persi durante la malattia o la riduzione della capacità di lavoro;
- danno morale e, nei casi più gravi, il danno dei familiari.
Per le lesioni lievi, come il colpo di frusta, il danno permanente è risarcibile solo se accertato con esami clinici strumentali obiettivi. Per questo spesso è utile una valutazione medico-legale prima di accettare un’offerta.
Termini e contenzioso
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in 2 anni dal sinistro; se il fatto costituisce reato, ad esempio lesioni personali, può valere il termine più lungo previsto per il reato. La richiesta scritta all’assicurazione interrompe la prescrizione.
Se la trattativa non porta a un risultato soddisfacente, prima della causa è obbligatorio tentare la negoziazione assistita tra avvocati (art. 3 D.L. 132/2014).
Parliamone in studio
Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.
Domande frequenti
Il termine di prescrizione è di 2 anni dal sinistro, più lungo se il fatto costituisce reato. È comunque consigliabile inviare la richiesta subito: i tempi dell’assicurazione per fare l’offerta decorrono solo da quando riceve una richiesta completa.
Alla compagnia del veicolo su cui viaggiavi, che deve risarcirti indipendentemente dalla responsabilità del conducente, salvo il caso fortuito. Resta possibile agire anche verso il responsabile per l’eventuale danno eccedente il massimale.
Il danno temporaneo sì, se documentato. Il danno permanente per lesioni lievi è risarcibile solo se accertato con esami clinici strumentali obiettivi: per questo sono importanti la visita tempestiva e gli accertamenti prescritti dal medico.
Puoi non accettarla: la compagnia deve comunque versarti la somma offerta come acconto. Con una valutazione medico-legale e la documentazione delle spese si può chiedere l’integrazione e, se necessario, avviare la negoziazione assistita e la causa.
In questi casi la richiesta di risarcimento va rivolta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tramite l’impresa designata per la regione, con regole e limiti specifici.
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