Un genitore anziano che non riesce più a gestire pensione e pagamenti, un familiare con una disabilità o una malattia che ne limita l’autonomia: in questi casi l’amministrazione di sostegno permette di proteggere la persona senza toglierle i diritti che è ancora in grado di esercitare.

Lo Studio Legale Avv. Roberta Liberati assiste le famiglie di Legnago e della provincia di Verona nella presentazione del ricorso e nella gestione successiva. L’Avv. Liberati svolge anche direttamente incarichi di amministratore di sostegno.

Che cos’è e per chi è pensata

L’amministrazione di sostegno (artt. 404-413 del codice civile, introdotti dalla legge n. 6/2004) si rivolge a chi, per una infermità o una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, non è in grado di provvedere ai propri interessi.

A differenza dell’interdizione, non priva la persona della capacità di agire in generale: il giudice indica nel decreto, su misura, solo gli atti che l’amministratore compie al posto del beneficiario o insieme a lui. Per tutto il resto il beneficiario conserva la propria autonomia.

La legge n. 167/2025 ha delegato il Governo a riordinare interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, ma fino all’adozione dei decreti attuativi le regole restano quelle attuali.

Chi può chiederla e dove

Il ricorso può essere presentato da:

  • la persona interessata, anche se minore, interdetta o inabilitata;
  • il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
  • il tutore o il curatore;
  • il Pubblico Ministero, anche su segnalazione dei servizi sociali o sanitari.

Il ricorso si deposita presso il giudice tutelare del Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio: per chi vive a Legnago e nei comuni vicini è il Tribunale di Verona.

Come si svolge il procedimento

  • Ricorso: indica i dati del beneficiario e dei familiari, le ragioni della richiesta e gli atti per cui serve sostegno, con la documentazione medica.
  • Audizione: il giudice tutelare deve sentire personalmente il beneficiario, anche recandosi dove si trova (casa, ospedale, struttura), e tiene conto delle sue richieste.
  • Decreto: la legge prevede che il giudice decida entro 60 giorni dal deposito del ricorso. In caso di urgenza può nominare un amministratore provvisorio.
  • Gestione: l’amministratore opera nei limiti del decreto e presenta periodicamente il rendiconto al giudice.

Per gli atti più importanti, come vendere un immobile, accettare un’eredità o fare una transazione, l’amministratore deve ottenere una specifica autorizzazione del giudice tutelare.

Chi viene nominato amministratore

Il giudice sceglie la persona più adatta avendo riguardo esclusivamente alla cura e agli interessi del beneficiario. Di preferenza nomina il coniuge non separato, il convivente, un genitore, un figlio, un fratello o un altro parente. Il beneficiario stesso può designare in anticipo il proprio amministratore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una futura incapacità.

Quando in famiglia non c’è nessuno disponibile, o ci sono conflitti, oppure il patrimonio richiede competenze specifiche, il giudice può nominare un professionista. L’incarico è in linea di principio gratuito, ma il giudice può riconoscere un’equa indennità.

Perché farsi assistere

In molti casi il ricorso può essere depositato anche senza avvocato. L’assistenza legale è utile quando la situazione familiare è conflittuale, quando il beneficiario si oppone, quando c’è un patrimonio da gestire o occorre chiedere autorizzazioni per atti straordinari: un ricorso completo e ben documentato riduce richieste di integrazione e ritardi, e un decreto calibrato sulle esigenze reali evita di dover tornare dal giudice a ogni passo.

Parliamone in studio

Ogni situazione ha le sue particolarità. Per valutare il tuo caso puoi fissare un incontro nello studio di Via Matteotti 14 a Legnago: al termine riceverai un’indicazione chiara sul percorso possibile e un preventivo scritto.

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Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’amministratore di sostegno?

La legge prevede che il giudice tutelare decida entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Nei casi urgenti può adottare subito provvedimenti provvisori, ad esempio per consentire il pagamento di una retta o un intervento sanitario.

Il beneficiario può ancora firmare e gestire il proprio denaro?

Sì, per tutti gli atti che il decreto non riserva all’amministratore. Il giudice indica in modo specifico quali atti richiedono l’intervento dell’amministratore; per il resto il beneficiario conserva la propria capacità.

Un figlio può essere nominato amministratore di sostegno di un genitore?

Sì, è una delle scelte più frequenti. Il giudice valuta comunque che la persona sia adatta e che non ci siano conflitti di interesse con il beneficiario.

Il beneficiario deve essere ascoltato dal giudice?

Sì. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata, se necessario recandosi dove si trova, e tenere conto dei suoi bisogni e delle sue richieste.

L’amministrazione di sostegno si può modificare o revocare?

Sì. Se cambiano le condizioni del beneficiario, lui stesso, l’amministratore o gli altri soggetti legittimati possono chiedere al giudice di modificare il decreto, sostituire l’amministratore o revocare la misura.

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